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Aste giudiziarie: dove si tengono

Le aste giudiziarie, disciplinate dagli art. 576 e seguenti c.p.c., quando fissate direttamente dal giudice dell'esecuzione, si tengono nel Tribunale di Milano presso l'ufficio del giudice che le ha disposte, come da informazioni rilasciate dalla Cancelleria della sezione civile esecuzioni del Tribunale di Milano (via Freguglia, 1 - primo piano).

Quando le operazioni di vendita sono delegate ad un professionista si tengono presso il suo studio o altro luogo indicato nei singoli annunci.

Gli immobili sono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

 

Chi può partecipare

Tutti (fatta eccezione per il debitore) possono partecipare alle aste giudiziarie, personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Non occorre l'assistenza di un legale o altro professionista. Solo gli avvocati possono fare offerte per persone da nominare (art. 579, 2° comma, c.p.c.). Ogni immobile è stimato da un esperto nominato dal Tribunale.

Presso la Cancelleria o il professionista delegato è possibile visionare l'ordinanza di vendita (o l'avviso di vendita in caso di delega al professionista) contenente l'esatta identificazione catastale del bene, nonché la relazione di stima contenente, in dettaglio, le caratteristiche dell'immobile (documenti che possono essere visionati e scaricati anche da questo sito).

Solo per le procedure esecutive per le quali nell'annuncio è indicata la presenza di un custode, è possibile contattare lo stesso, per visionare il bene pignorato.

 

Quali sono le spese

Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli oneri fiscali (IVA o imposta di registro) con le agevolazioni di legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.) e le spese per la trascrizione del decreto di trasferimento e per la voltura catastale, effettuati a cura della Cancelleria o del professionista delegato (pari al 50% del compenso relativo alla fase del decreto di trasferimento, da determinarsi in base al prezzo di aggiudicazione, oltre a imposte, marche e bolli, se dovute).

La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. Con il decreto di trasferimento il giudice ordina la cancellazione di tutte le ipoteche e i pignoramenti esistenti.

In caso di vendita davanti a professionista delegato, lo stesso provvederà direttamente alle predette cancellazioni a spese della procedura esecutiva.

In caso di vendita davanti al giudice dell'esecuzione, la cancellazione deve essere effettuata a cura dell'aggiudicatario al quale, a seguito di istanza, saranno rimborsate le relative spese, poi poste a carico della procedura esecutiva.

 

Se l'immobile è occupato

Per gli immobili occupati dai debitori o da altri soggetti privi di titolo opponibile alla procedura esecutiva (è opponibile, ad esempio, il contratto di locazione registrato in data anteriore alla trascrizione del pignoramento), il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo per ottenere il rilascio dei locali, che potrà essere richiesto all'ufficiale giudiziario al di fuori delle ordinarie procedure previste per gli sfratti.

Alcuni Tribunali già nella fase di procedura di vendita dispongono l'ordinanza di liberazione dell'immobile da eseguirsi a cura del custode.

 

Come partecipare

Le vendite possono essere con incanto o senza incanto, come indicato nell'ordinanza o nell'avviso di vendita.

Per poter partecipare ad una vendita l'interessato deve depositare entro le ore 12 del termine indicato nell'ordinanza o nell'avviso di vendita domanda su foglio munito di bollo da Euro 16,00 (in busta chiusa se trattasi di vendita senza incanto) con indicazione del numero della procedura e – nel caso di più lotti – del lotto che intende acquistare, delle generalità dell'offerente (codice fiscale, stato civile, regime patrimoniale se coniugato, visura camerale se trattasi di una società), se intende avvalersi delle agevolazioni fiscali per la prima casa nonché, in caso di vendita senza incanto, del prezzo che intende offrire.

Unitamente alla domanda l'interessato deve depositare, a titolo di cauzione, un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10% del prezzo base per le vendite con incanto e al 10% del prezzo offerto per le vendite senza incanto e, limitatamente ad alcune vendite con incanto per la quali sia previsto nell'ordinanza o nell'avviso di vendita, un secondo assegno circolare non trasferibile di importo pari al 5% del prezzo base quale fondo spese (salvo successivo conguaglio solo per l'aggiudicatario).

In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno immediatamente restituiti all'offerente. Per le vendite con incanto, entro il decimo giorno successivo all'asta,chiunque è ammesso a depositare ulteriori offerte d'acquisto per l'importo del prezzo di aggiudicazione maggiorato di almeno un quinto (o, in alcuni caso, di un sesto), versando altresì gli importi per cauzione nella misura sopra indicata.

In tal caso il giudice o il professionista delegato disporranno nuova gara, al prezzo minimo pari a quello dell'offerta in aumento.

Coloro che intendono partecipare ad un’asta possono chiedere finanziamenti garantiti con ipoteca sui beni oggetto della vendita all’incanto.

Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti bancari per importi fino al 80% garantiti da ipoteche sui beni oggetto delle vendite senza necessità di nuove perizie di stima.

La Banca deve essere contattata almeno 30 giorni prima dell’asta.

Ai sensi dell'art. 585 c.p.c.l'aggiudicataro può stipulare con le banche contratti di finanziamento che riceveranno esecuzione solo in caso di aggiudicazione, svolgendosi in tal caso il versamento diretto in favore della procedura dell'importo finanziato dal

PRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE E' NECESSARIO CONSULTARE LA PERIZIA E L'ORDINANZA O L'AVVISO DI VENDITA (rinvenibili sui siti internet dei singoli tribunali).

La modulistica per la partecipazione alle aste è disponibile in alcuni siti dei singoli tribunali o di settore [a titolo esemplificativo Tribunale di Milano (clicca qui)].

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Mutui 

Coloro che intendono partecipare ad un’asta possono chiedere finanziamenti garantiti con ipoteca sui beni oggetto della vendita all’incanto.

Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti bancari per importi fino al 80% garantiti da ipoteche sui beni oggetto delle vendite senza necessità di nuove perizie di stima.

La Banca deve essere contattata almeno 30 giorni prima dell’asta.

Ai sensi dell'art. 585 c.p.c. l'aggiudicatario può stipulare con le banche contratti di finanziamento che riceveranno esecuzione solo in caso di aggiudicazione, svolgendosi in tal caso il versamento diretto in favore della procedura dell'importo finanziato dalla banca.